| La soprintendenza decisa a tutelare la chiesa di Torre di Fine |
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| Scritto da Maurizio Marcon | |
| mercoledì 14 febbraio 2001 | |
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La Soprintendenza decisa a salvare la chiesa di Torre di Fine: proporrà appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che ha dato ragione al parrocco. A dividere don Paolo Girardello e la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto Orientale è la dichiarazione di vincolo posta sulla chiesa di san Ferdinando Re. L'edificio costruito nel 1929 avrebbe secondo l'ente statale un valore storico e quindi non sarebbe possibile un intervento distruttivo con successiva ricostruzione, come vorrebbe fare don Paolo, ma solo operare con un restauro conservativo. Operazione questa ritenuta dal parrocco eccessivamente onerosa: "costa il doppio - sostiene - che rifare la chiesa nuova". L'edificio secondo il parroco è "un imbroglio di stili senza valore architettonico". Anche la Soprintendenza ammette che l'edificio non ha "un valore storico e architettonico intrinseco", ma solo "un valore storico", comunque meritevole di essere conservato. La differenza tra semplice "valore storico" e "intrinseco valore storico architettonico" apre a due diverse interpretazioni sulla possibilità di vincolo: nel primo caso sarebbe necessario uno specifico provvedimento, cioè un decreto ministeriale, mentre per il secondo basta, perchè sia valido, il semplice accertamento dell'ente territoriale, a patto che l'edificio abbia almeno 50 anni di vita. Il Tar ha dato ragione a Don Paolo proprio perchè manca per la chiesa di San Ferdinando uno specifico provvedimento ministeriale, essendoci solo una dichiarazione della Soprintendenza. Troppo poco. "Non solo il Tar del Veneto - spiega la dottoressa Amoresano che dirige l'ufficio legale della Soprintendenza - ma anche Tar di altre regioni sul vincolo storico dei beni pubblici assumono la posizione di pretendere un provvedimento ministeriale, da inserire negli elenchi dei beni vincolati. Non così il Consiglio di Stato che spesso ribalta le sentenze e dà ragione a noi. In caso contrario saremo costretti a reiterare il nostro provvedimento. È prassi che la Soprintendenza difenda fino in fondo i suoi atti, o almeno tenti di farlo tramite l'avvocatura dello Stato. C'è inoltre da aggiungere che oltre alla dichiarazione di vincolo storico sulla chiesa abbiamo espresso parere negativo sull'intervento edilizio proposto dal parrocco. E su questo il Tar non si è espresso. Da ultimo - conclude Amoresano - bisogna verificare se don Paolo non abbia violato il diritto canonico: in questi casi prima di opporsi alle decisioni della Soprintendenza è necessario che il religioso acquisisca l'autorizzazione della Curia". Articolo tratto da "Il Gazzettino" © edizione di Venezia del 15.02.2001.Nota sul Copyright: "Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite dalla società Finanziaria ed Editoriale San Marco S.p.A. editrice de "Il Gazzettino" spetta in via esclusiva alla società Finanaziaria ed Editoriale San Marco S.p.A." |