| «Nessuna incompatibilità per i tre assessori» |
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| Scritto da Maurizio Marcon | |
| mercoledì 11 giugno 2008 | |
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Boso infatti, come ulteriore verifica sull'interpretazione da dare alla dicitura dell'articolo 78 ("I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato") si era rivolto al difensore civico regionale del Veneto che risponde "di non ritenere, a un primo e sommario esame, di discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale espresso dal Tar Lombardia che ha offerto un'interpretazione non estensiva dell'articolo 78, ravvisando il dovere di astensione solo nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore". Un'assoluzione per l'incompatibilità, quindi, che per estensione, e a maggior ragione, riguarda lo stesso capogruppo di Impegno per Eraclea, rispetto a dei dubbi espressi dal sindaco Graziano Teso nei confronti di Boso "amministratore comunale e nel contempo socio della Società Universo che ha una controversia con il Comune. Incompatibilità riconosciuta e rimossa con le dimissioni di Boso dalla Universo". "La presunta mia incompatibilità sollevata dall'Amministrazione Teso - sostiene Boso - è del tutto infondata giuridicamente, in quanto la norma di legge è riferibile all'individuo e non ad una società, nella quale non solo non ero rappresentante legale, ma nemmeno socio di maggioranza. La questione è relativa ad una controversia sfociata in causa per risarcimento danni dell'importo di 451,50 euro nei confronti di una ditta costruzioni con committente il Comune di Eraclea. La scelta di fuoriuscire dalla società è stata dettata solo per senso civico e dello Stato".
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